Permessi brevi del personale
Il personale docente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può fruire a domanda di permessi brevi di durata pari alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque non superiore a due ore. Tali permessi possono essere richiesti entro il limite annuo di 24 ore per i docenti di scuola primaria e di 18 ore per i docenti di scuola secondaria di primo grado. Si ricorda in proposito che i permessi brevi devono essere recuperati entro i successivi 60 giorni e che il recupero avverrà prioritariamente a favore della classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Al momento dell’inoltro della domanda, che come per gli altri permessi spettanti al personale deve essere inoltrata alla segreteria attraverso il portale ARGO, il docente comunicherà la richiesta anche al referente della commissione orario. Il referente, tenuto conto delle esigenze della sede, provvederà a comunicare con almeno quarantotto ore di anticipo all’interessato giorno e orario di recupero del permesso.
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